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Cosa ci porta il Nuovo Decreto FER 2019

Super Vantaggi in caso di smaltimento eternit/amianto !

Grande risparmio con il decreto fer 2019

A 5 anni dalla fine del Conto Energia, anche per il fotovoltaico si riaprono le porte degli incentivi.

DECRETO IN VIGORE

Essendo un meccanismo a registri, con quote contingentate per ogni sessione, questo decreto assomiglia un po’ al primo conto energia. La prima finestra per presentare la domanda si aprirà il 31 gennaio 2019 per 30 giorni. Il GSE pubblicherà la graduatoria degli ammessi dopo 90 giorni. Ci saranno anche ulteriori sessioni a maggio e a settembre con le stesse modalità.

DURABILITA'

I vecchi repentini cambi normativi ci hanno insegnato che non è possibile fare previsioni. Quel che è certo e che viene fissato un tetto, quello del contatore fer elettriche non fotovoltaiche ad oggi a 4,9 miliardi di €/anno. Il limite è 5,8. Una volta raggiunto il limite, finirà il meccanismo. Nella migliore delle ipotesi la legge prevede l’ultima asta il 31 maggio 2021.

CLASSIFICA PER GLI INCENTIVI

per gli impianti sopra il mw quasi tutto si giocherà sul valore del ribasso offerto, per gli impianti sotto 1mw i criteri sono:

  • realizzazioni su discariche chiuse e sin (hanno 100 mw riservati alla prima asta)
  • sostituzioni di amianti su edifici pubblici (hanno 45 mw riservati alla prima asta)
  • impianti connessi in parallelo e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche.

INCENTIVI FOTOVOLTAICI

L’energia immessa in rete viene incentivata con tariffa “omnicomprensiva” per 20 anni. Pertanto, nulla sarà dovuto per l’energia che si autoconsuma, nè si deve interpretare la tariffa come “premio” oltre al valore della energia. Le tariffe offerte sono disposte:

  • 10,5cent/kwh fino a 100kw
  • 9 cent/kwh fino a 1mw
  • 7 cent/kwh oltre 1mw

SOSTITUZIONE AMIANTO

Gli impianti fotovoltaici che appartengono al gruppo a-2, installati in sostituzione di coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi su tutta l’energia prodotta a un premio pari a 12€/mwh.

COMPONENTI RIGENERATI

Tariffa di riferimento ridotta 20% per impianti che accedono agli incentivi mediante procedura di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati.

CAUZIONI

Sono introdotte delle cauzioni anche per gli impianti sopra i 100kw e sotto 1mw, nella misura del 2% del costo previsto dal GSE pari a 1000€/kw. Per esempio quindi per un 200 kw si verserà una cauzione provvisoria di 2000€ e definitiva di 4000€ che verranno poi svincolati quando l’impianto entra in funzione.

VARIE

  • I REQUISITI FINANZIARI PER IMPIANTI SOPRA 1MW SONO PIÙ STRINGENTI
  • IMPIANTI UBICATI IN STATI ESTERI
  • CONTRATTI STANDARD PER I PPA
  • POSSIBILITÀ DI INTERROMPERE LA DECORRENZA DEI 20 ANNIPER LAVORI DI EFFICIENTAMENTTO
  • MECCANISMO A DUE VIE.

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Cosa ci porta il Nuovo Decreto FER 2019

CONTO ENERGIA

Per promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia, il 19 Settembre 2005 è entrata in vigore anche in Italia la possibilita’ di usufruire di incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici (pannelli solari che producono elettricità), che verranno erogati in “conto energia”, ovvero rivendendo tutta l’energia elettrica prodotta direttamente al gestore GSE (Gestore dei servizi elettrici) ad una tariffa incentivante.

Come funziona il Conto Energia nella pratica?

Di seguito viene rappresentato uno schema generale di un impianto fotovoltaico per chiarire meglio il funzionamento del conto energia.

Come funziona il conto energia

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (A) viene convertita dall’inverter (B) e immessa nella rete locale a bassa tensione.

Il primo contatore (C1) posizionato dal gestore GSE accanto del’inverter, conteggia tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. L’energia prodotta viene ceduta al gestore locale D (solitamente ENEL) e conteggiata dal secondo contatore (C2) que rileva i KWH immessi alla rete. Si può immaginare la rete nazionale come una batteria di capacità infinita dove il produttore immete l’energia prodotta e quando necessita la preleva. Il vantaggio enorme di tale soluzione è che la rete nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di carica o scarica della batteria e la sua sostituzione che avviene circa 10 anni. Il terzo contatore (C3), cioè il normale contattore che si ha normalmente in casa, conteggia il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non vi è produzione di energia elettrica dall’impianto.

In sintesi il C2 ha la caratteristica di misurare l’energia immessa nella rete Nazionale, mentre il C3 quello di misurare il consumo. La soluzione tecnica che si sta adottando da un pò è che il contatore C2 e C3 vengono condensati in uno unico contatore bidirezionale.

La tabella di seguito sintetizza il valore dell’incentivazione per il fotovoltaico, riconosciuta al variare della potenza secondo il nuovo Decreto FER 2019:

Tabella del decreto FER 2019

I valori della Tabella sovrastante sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A. Il GSE pubblica sul proprio sito internet la tabella aggiornata.

Le tariffe di cui allo schema precedente valgono per tutti quegli impianti que entreranno in funzione nel 2019, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW che possono accedere alle detrazioni fiscali. Il decreto definisce altresì le tariffe che verrano applicate agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al 2020 fino al 2030 compresso; in pratica ogni anno succesivo al 2021 verrano applicate le tariffe dell’anno precedente ridotte del 2%.

Le tariffe specificate ne decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l’impianto sia abbinato ad interventi di efficientamento energetico; in particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche) farà seguito un aumento di pari entità della tariffa incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).

Passa da 12 a 15 mesi il limite di tempo che può intercorrere tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto senza che il bonus subisca una decurtazione.

ACCESSO AGLI INCENTIVI CONTO ENERGIA

ACCESSO AGLI INCENTIVI

Il decreto chiarisce innanzitutto che l’accesso agli incentivi è alternativo al ritiro dell’energia, previsto dal D.lgs. 387/2003 e al meccanismo dello scambio sul posto. Per la partecipazione alle procedure di asta e di registro, per tutti gli impianti sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio, il preventivo di connessione alla rete elettrica. Gli impianti fotovoltaici devono essere di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Devono inoltre rispettare le disposizioni dell’articolo 65 della Legge 27/2012 sul divieto di accesso agli incentivi per gli impianti situati in zona agricola. Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito http://www.gse.it , secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, strettamente funzionali alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri di priorità per l’accesso agli incentivi. Secondo quanto previsto dall’art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07, i seguenti documenti:

  • la richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p)
  • la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P)
  • la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale è All. A3a/A3b)

SCARICA LA DELIBERA AEEG N.90 QUI!

Al fine di evitare gli errori più frequenti riscontrati, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:

  • la richiesta di tariffa incentivante, la scheda tecnica finale d’impianto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e l’eventuale richiesta del premio abbinato al risparmio energetico devono essere presentate su modelli stampati direttamente dal portale del GSE e firmate in originale;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
  • la documentazione finale di progetto deve contenere almeno una relazione generale, schemi di sistema e planimetrici dell’impianto, elaborati grafici di dettaglio che consentano di classificare l’impianto in una delle tipologie descritte alla’art. 2 comma 1 lettere b1), b2), b3), e con riferimento per le medesime lettere b2), b3) a quelle specifiche di cui agli allegati 2 e 3 del Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007;
  • il certificato di collaudo, da presentarsi in originale, deve attestare i risultati delle prestazioni dell’impianto. Tale obbligo è estesso a tutti gli impianti, non solo a quelli con potenza superiore a 50KWp, come prescritto dai precedenti decreti ministeriale.

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